martedì 8 febbraio 2011

Una proposta di legge a sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

Ridurre la distanza tra produttori agricoli e consumatori. E' questo lo spirito con cui ho presentato un'apposita proposta di legge regionale. E' infatti inaccettabile il divario tra quanto incassa l'agricoltore ed il prezzo finito del prodotto applicato al consumatore. Occorre ridurre questa forbice per garantire reddito al primo e qualità ad un giusto prezzo al secondo. I Gruppi di Acquisto Solidale rappresentano oggi una delle forme più incisive per ripristinare un rapporto etico tra mondo del lavoro e mondo del consumo e per questo meritano azioni di sostegno. I comuni possono svolgere un ruolo determinante organizzando appositi mercati per favorire l'incontro tra produttori e consumatori. Particolare attenzione meritano i prodotti biologici di cui le Marche sono tra i primi produttori in Italia. Conoscere i nostri prodotti, le loro qualità, renderli più accessibili significa anche avviare quella attività di educazione alimentare di cui tanto si parla ma per la quale quasi nulla si fa.


Raffaele Bucciarelli
Presidente del gruppo consiliare regionale
Federazione della Sinistra (PdCI-PRC)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI QUALlTA'.

Signore Consigliere, signori Consiglieri,
la modernizzazione del sistema agroalimentare, unita all'organizzazione della distribuzione commerciale dei prodotti, ha favorito negli ultimi decenni la crescita ed il progressivo consolidamento di “filiere lunghe”, dominate da imprese di grandi dimensioni, operanti su mercati globali. Le necessità da parte di queste ultime di standardizzazione dei prodotti e di flessibilità nel loro approvvigionamento ha comportato l'omologazione delle produzioni agroalimentari, il deterioramento delle biodiversità ed un sensibile impatto ambientale. Altra, non meno significativa, conseguenza è stata la perdita o quantomeno una drastica riduzione della possibilità per il cittadino – consumatore di esercitare il controllo su quanto acquista e consuma.

A questi effetti si assommano quelli sui prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari: si stima infatti che nei passaggi della filiera tradizionale il prezzo dal produttore al consumatore aumenti esponenzialmente sino a raggiungere e superare il 200% di quello all'origine. Solo recentemente, a seguito dell'emersione delle contraddizioni provocate da questi processi,, si è assistito ad un moltiplicarsi di iniziative tese a riconnettere il prodotto con il produttore e con il luogo di produzione, a valorizzare le risorse naturali, sociali e culturali dei territori, ad insegnare modalità diverse di produrre e consumare. La riscoperta della “filiera corta” realizza inoltre, per ovvi motivi, sensibili risparmi sul prezzo di acquisto dei prodotti da parte dei consumatori. Tra le esperienze più significative che hanno inteso coniugare il risparmio alla qualità del prodotto ed alla sostenibilità della produzione, va considerata senz'altro quella dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). In Italia questi gruppi nascono nei primi anni 90 e si organizzano in rete nel 1997 con lo scopo di diffondere l'idea dei gruppi di acquisto e di scambiarsi informazioni. Oggi i GAS ufficialmente aderenti alla rete sono in Italia oltre 500, ma si stima che il loro numero effettivo sia superiore al doppio. I GAS sono eterogenei per composizione numerica, da 10 famiglie ad alcune centinaia, per modalità organizzative, per modalità e campi di intervento. In Italia partecipano ai GAS circa 25.000 famiglie, per una spesa media di circa 2.000 Euro a famiglia. Anche nelle Marche queste esperienze sono nate, si sono diffuse (ne esistono attualmente circa trenta, diffuse su tutte le parti del territorio regionale) e stanno crescendo, anche dal punto di vista delle capacità di interlocuzione e promozione come ha dimostrato la recente, frequentatissima iniziativa che si è svolta presso il chiostro dell'Abbazia cistercense a Chiaravalle.
I GAS hanno trovato un riconoscimento istituzionale nella Legge 244/2007 (Legge finanziaria) che ne definisce le caratteristiche di soggetti associativi senza fini di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione degli stessi senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
Il principio ispiratore della presente legge è quindi di sostenere (art. 1) un modello di consumo diverso e consapevole attraverso l'incentivazione all'uso dei prodotti locali e di qualità. La legge intende realizzare queste finalità (art. 2) attraverso il sostegno all'azione dei Gruppi di Acquisto Solidale, che già hanno incontrato il gradimento di tante famiglie, e, contemporaneamente, con la promozione del consumo di prodotti alimentari da filiera corta e di qualità. Le definizioni di cui all'art. 3 puntualizzano le caratteristiche dei GAS e dei prodotti agroalimentari oggetto della legge. L'art. 4 disciplina gli interventi che la Regione realizza per le finalità della presente legge (interventi di sostegno diretto alle attività dei GAS, di contribuzione ai Comuni per la realizzazione di aree destinate allo scambio diretto tra produttore e consumatore e di incentivazione del consumo dei prodotti locali e di qualità nella ristorazione collettiva e pubblica). La legge prevede anche (art. 5) iniziative di informazione sulla presenza sul territorio e sulle attività dei GAS ed una diffusione attraverso il portale della regione delle iniziative inerenti le materie della legge stessa che si realizzano sul territorio. L'articolo 6 contiene la norma finanziaria.

Art. 1
(Principi)

1.   La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.
2.   La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell'ambiente ed espressione del principio di solidarietà.

Art. 2
(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale (GAS), di incentivare la filiera corta e di sviluppare la produzione di prodotti di qualità attraverso:
a. la concessione di contributi economici,
b. l'incentivazione dell'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli da filiera corta, prodotti provenienti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale e prodotti di qualità.             


Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a. "gruppi di acquisto solidale" (GAS): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266 della legge 24.12.2007 n. 244;
b. “prodotti di qualità”: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti tipici e tradizionali.
c. "prodotti da filiera corta": i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta tra produttore e consumatore.
d. "prodotti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale”, o comunque provenienti da una distanza non superiore ai 40 km dal luogo previsto per la vendita o il consumo.

Art. 4
(Misure di sostegno)

1. AI fine di incentivare e sostenere l'attività dei GAS, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, organizzazione e promozione e del gruppo con erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di 5.000 Euro all'anno per ciascun gruppo d'acquisto.
2. Per accedere al beneficio, il Gruppo d'acquisto solidale deve avere la veste giuridica di associazione e deve presentare apposita domanda secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri:
• preferenza per l'agricoltura biologica e l'agricoltura cooperativistica sociale;
• costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
• numero minimo di partecipanti al gruppo;
• corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero dei partecipanti al gruppo.
4. Per sostenere la filiera corta, i prodotti di qualità e quelli provenienti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale , la Regione ne incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che:
a. i servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire l'utilizzo di prodotti da filiera corta, di qualità e provenienti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale in misura non inferiore al 50 per cento in valore;
b. nelle procedure ad evidenza pubblica, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo di tali prodotti in misura superiore al 60 per cento.
5. AI fine di incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, di qualità, e provenienti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale la Regione concede ai Comuni contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti di vendita riservati agli imprenditori agricoli locali e di qualità per la vendita diretta (farmer's markets).
6. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata.

Art. 5
(Azioni di informazione)

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita dagli stessi attraverso:
a. la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta, ai prodotti di qualità;
b. la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, come ad esempio i detersivi di uso domestico, i piccoli elettrodomestici e su ogni altro argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole.
2. La Regione realizza un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata agli eventi collegati alle materie trattate nella presente legge che si svolgono sul territorio regionale.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 100.000,00 Euro.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.          
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 20803, del bilancio   di previsione per l’anno 2011.
4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 52909 a carico del Capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA) per l’anno 2011.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 20803 sono ridotti di euro 100.000,00.


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