Il sottoscritto
Consigliere regionale
visti
- la DGR n. 1495 del 18/10/2010;
- il DDS n.50/S11 del 19/11/2010 del Servizio Industria, Artigianato, Energia e s.m.i.;
- il DDS n. 70/IAF del 20/10/2011 del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro;
- il DDS n. 15/IAF del 20/04/2012 del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro;
considerato che
gli atti succitati hanno
disciplinato gli interventi per favorire l'integrazione delle filiere
produttive, delle reti di imprese e dei processi di aggregazione di
imprese, a partire dalla definizione degli indirizzi e delle risorse
disponibili, alla indizione del relativo bando e all'iter che ha
portato alla approvazione definitiva della graduatoria dei progetti e
alla quantificazione dei relativi finanziamenti;
verificato che
tra i progetti prima
ammessi e poi dichiarati finanziabili risulta quello presentato da un
raggruppamento di imprese avente come società capofila la BEST SpA
che, a fronte di spese dichiarate ammissibili per un importo pari a
447.000 Euro, accederebbe ad un contributo di 223.500 Euro;
ricordato che
la medesima società ha
proceduto, nel mese di novembre 2011, alla chiusura della propria
unità produttiva di Montefano, che occupava oltre 100 dipendenti, ed
al trasferimento dei macchinari presenti in loco presso una struttura
produttiva estera di proprietà del medesimo gruppo con una
operazione che, per le modalità e la tempistica in cui si è
realizzata, ha destato l'indignazione e lo sconcerto dei lavoratori,
delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, nonché
l'attenzione di numerosi Consiglieri regionali, concretizzatasi in
interrogazioni e mozioni, tutte discusse nella seduta n. 60 del
22/11/2011 dell'Assemblea legislativa;
atteso che
la Regione Marche si è
dotata di una specifica normativa volta a promuovere la tutela e la
riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale
(l.r. 7 luglio 2009, n. 15) che dispone, al capo a) del comma 1
dell'articolo 2, la revoca dei contributi regionali nei casi di
“delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della
produzione...”
interroga il Presidente
della Giunta regionale per conoscere
- perchè tra le cause di non ammissibilità al finanziamento dei progetti non siano stati inserite, nella succitata DGR 1495 del 18/10/2010, le disposizioni di cui alla l.r. 15/2009;
- se, comunque, nel caso di specie non si ritenga di procedere alla revoca del finanziamento assegnato al raggruppamento di imprese capitanato dalla BEST SpA ai sensi di quanto disposto dal capo a) del comma 1 dell'articolo 2 della summenzionata legge regionale ed ai successivi conseguenti atti;
- a che punto siano e quali esiti abbiano sin qui prodotto le verifiche - di cui alle dichiarazioni rese dell'Assessore competente nel corso della succitata seduta n. 60 del 22 novembre 2011 dell'Assemblea legislativa regionale - relative ai contributi e ai finanziamenti a vario titolo assegnati negli anni scorsi alla medesima società ed alla possibilità di loro revoca e di recupero delle somme erogate.
Raffaele Bucciarelli

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