mercoledì 25 luglio 2012

Mozione per la non costituzione in giudizio della Regione nei ricorsi al TAR presentati dalle Amministrazioni comunali contro la realizzazione e l'esercizio di centrali di produzione di energia elettrica da biomasse


L'Assemblea legislativa regionale

visto che

l'Amministrazione comunale di Camerata Picena ha depositato in data 24 luglio 2012 un ricorso al TAR delle Marche contro l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un centrale di produzione elettrica da biomasse sul proprio territorio comunale, rilasciata dai competenti uffici regionali;

considerato che

a quanto riportato dagli organi di informazione, è prevedibile che numerose altre amministrazioni comunali adiscano, nel prossimo futuro, la medesima via per opporsi alla realizzazione di analoghi impianti nei propri territori;

valutato che

siffatte iniziative, adottate dai Comuni a tutela delle popolazioni amministrate e delle proprie prerogative, siano oggettiva dimostrazione di una crescente distanza tra istituzioni che dovrebbero invece interloquire positivamente e collaborare tra loro;

ritenuto che

la mancanza di una stringente regolamentazione che disciplini la localizzazione di questi impianti, la cui responsabilità è esclusivamente in capo alla Regione, abbia creato le condizioni per una loro distribuzione sul territorio scoordinata da ogni pianificazione e permesso una sorta di corsa alle autorizzazioni, legata anche ai meccanismi incentivanti previsti dalle vigenti normative nazionali, in cui non sono state tenute nella debita considerazione le conseguenze della loro realizzazione e della loro concentrazione su territori, vedasi a titolo puramente esemplificativo la bassa valle dell'Esino, già pesantemente compromessi dal punto di vista ambientale
impegna la Giunta regionale

nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla risoluzione n. 58/12 dell'Assemblea legislativa regionale, a non costituirsi in giudizio a fronte di ricorsi presentati dalle Amministrazioni comunali contro le autorizzazioni rilasciate dagli uffici regionali per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in oggetto e a revocare gli atti di costituzione in giudizio che fossero stati eventualmente adottati in precedenza per casi analoghi.



Ancona, 25 luglio 2012


                                                                                              Raffaele Bucciarelli
  

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