Signori consiglieri,
la presente proposta intende integrare la legge regionale forestale n. 6 del 2005 con disposizioni che regolino la riconversione di cedui castanili in castagneti da frutto e viceversa al fine di potenziare un settore agricolo tradizionale nelle Marche con vantaggiose conseguenze di carattere economico, paesaggistico e ambientale.
I castagni, i cui frutti rivestono un ruolo apprezzabile nel panorama gastronomico regionale e nazionale, possono considerarsi una delle più importanti specie agroforestali da frutto italiano: Le varietà autoctone che sono le più diffuse della nostra regione sono le castagne delle macchie di Colli di San Ginesio al confine del territorio del Comune di Sarnano e delle Fornacette del Comune di Sant'Angelo in Pontano mentre per i marroni di ricorda la pregevole varietà locale del Marrone di Pian di Pieca del Comune di San Ginesio e di altre località prossime all'ascolano.
Le varietà introdotte di recente che hanno dato pregevoli risultati sono il Marrone di Castel di Rio, il Marrone di Zocca e la Buoche de Bètizac.
In primo luogo con la presente proposta si intende fornire una specifica definizione del castagneto da frutto in attualità di colture come un impianto specializzato per la produzione di frutti e costituito da piante prevalentemente coetanee, la cui altezza non superiore a 6 metri, con sesto regole anche naturaliforme per gli impianti esistenti e non superiore ai metri 5 x5 per i nuovi. La proposta precisa in particolare come tale impianto vada sottoposto a cure culturali con cadenza almeno annuale e come esso debba essere idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici.
La proposta prevede inoltre che la conversione dei cedui castanali in castagneti da frutto, e viceversa, venga realizzata sulla base di un progetto di miglioramento del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione. Tale progetto deve comprendere gli aspetti fitopatologici, la pianificazione territoriale vigente nell'area, il periodo transitorio di gestione e deve prevedere la conversione graduale per superfici di limite dimensioni con l'utilizzo di tecniche a basso impatto paesistico.
Nella proposta è previsto infine che le Comunità montane, o qualora i castagneti non siamo compresi nel territorio della Comunità montana, la Provincia, effettuino un censimento di alberi.
Nel contesto generale del territorio montano, in cui si collocano i boschi di castagno, tale proposta rappresenta un valido presupposto per il recupero e la valorizzazione delle superfici boscate, al fine di evitare in tal modo la trascuratezza e l'abbandono dei cedui di castagno più o meno invecchiati.
La proposta si compone di tre articoli:
il primo apporta una modifica all'articolo 2 della l.r. 6/2005,
il secondo inserisce l'articolo 12 bis alla l.r. 6/2005;
il terzo articolo riguarda le disposizioni transitorie.
Art. 1
(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 6/2005)
1. La lettera h) del comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituita dalla seguente:
“h) castagneto da frutto in attualità di coltura: un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore a 6 metri, con sesto regolare anche naturaliforme e, per i nuovi impianti, con sesto non superiore a metri 5 x 5. Tale impianto va sottoposto alle ordinarie cure colturali con cadenza almeno annuale e deve essere idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici”.
Art. 2
(Inserimento dell'art.12 bis alla l.r. 6/2005)
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. n. 6/2005, è inserito il seguente:
“Art. 12 bis (Conversione dei castagneti)
1. La conversione dei cedui castanali in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva approvato dalle competenti strutture decentrate del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione, che considera gli aspetti fitopatologici, la pianificazione territoriale vigente nell'area, il periodo transitorio di gestione e prevede la conversione graduale per superfici di limitate dimensioni e con tecniche a basso impatto paesistico.
2. E' sempre possibile la conversione del ceduo matricinato in fustaia”
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. La Comunità montana provvede ad effettuare il censimento dei castagneti indicati all'art. 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ne fornisce comunicazione alla Regione e al Capo Forestale dello Stato. Il censimento è aggiornato a cadenza biennale.
2. Per i castagneti non compresi nel territorio della Comunità montana il censimento indicato al comma 1 viene effettuato dalla Regione.