mercoledì 7 agosto 2013

Interrogazione a risposta orale urgente in merito all’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da fermentazione anaerobica di biomasse sito in Camerata Picena (AN) di proprietà della Ditta Sviluppo Agroalimentare Italia 2007 srl

Il sottoscritto Consigliere regionale

premesso che

  • nel corso dell’anno 2012, il competente servizio della Regione Marche, ha rilasciato molteplici autorizzazioni, compresa quella relativa all'impianto in oggetto (Decreto n. 56/ERF.del 22.06.2012) per la realizzazione e la conduzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas da fermentazione anaerobica di biomasse, ex art. 12 del D.Lgs. 387/03, e s.m.i., sottraendoli tout court dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. procedura di Screening) e, conseguentemente, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale poiché hanno tutti beneficiato prima dell’art. 24 della L.R. 20/2011, e successivamente della L.R. 3/2012 che riproponeva in maniera integrale quanto già disposto dal summenzionato articolo della citata L.R. 20/2011, nella parte che stabiliva quale unico criterio della “soglia dimensionale”, per gli impianti a biogas, per escludere il procedimento dalla V.I.A.;
  • con sentenza n. 93 del 22/05/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della L.R. 3/2012, sollevando gravi censure per la parte che sottraeva detti impianti a screening e a VIA, per mezzo della mera individuazione di soglie dimensionali;
  • la Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza, ha evidenziato altresì l’obbligatorietà, da parte degli enti periferici degli Stati Membri, in primis da parte delle regioni, di agire in via principale nel rispetto della specifica direttiva 92/2011/UE, dandone applicazione diretta ed immediata;
  • ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del DLgs. 04/2008, “La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione.”;
  • ai sensi del summenzionato comma 1, “I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale sono annullabili per violazione di legge”;
  • il decreto autorizzativo n.56/ERF, rilasciato in data 22.06.2012 ed avente ad oggetto l’autorizzazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto di Camerata Picena, è stato oggetto di impugnazione avanti il TAR Marche;
  • il Tar Marche con sentenza n. 559/2013, depositata in data 11/07/2013 ha accolto detto ricorso annullando il summenzionato decreto autorizzativo

considerato altresì
  • per quanto a conoscenza del sottoscritto l’impianto Camerata, pur non ancora del tutto ultimato, avrebbe da mesi iniziato la produzione di energia elettrica con la conseguente possibilità di aver beneficiato dei cospicui contributi pubblici previsti dalla normativa vigente ed erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
  • in virtù della sentenza di annullamento l’impianto è attualmente sprovvisto di ogni autorizzazione prescritta ivi compresa quella all’esercizio
  • nei prossimi mesi andranno a sentenza numerosi altri ricorsi presentati da amministrazioni locali e comitati di cittadini avversi ai provvedimenti di autorizzazione di altri impianti “biogas” a suo tempo autorizzati dalla regione senza i necessari preventivi procedimenti di valutazione ambientale;

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere

  1. se, prima della sentenza del TAR Marche, i lavori di realizzazione degli impianti della centrale a biogas di Camerata Picena erano completamente e regolarmente ultimati e se la stessa era in possesso di tutti i requisiti (certificati, collaudi, nulla-osta, fidejussioni ecc .) che ne consentonissero l’entrata in esercizio e la conseguente erogazione dei contributi pubblici previsti;
  2. se corrisponda a vero che la prescritta fidejussione a favore del Comune di Camerata, rispondente ai criteri di legge, per l’eventuale ripristino dell’area, condizione indispensabile per l’avvio dei lavori, sia stata, di fatto presentata al Comune solo nel corso del mese di giugno 2013 ed, in caso affermativo, i motivi per cui è stato a suo tempo autorizzato l’avvio dei lavori in mancanza di un requisito, come quello di idonea garanzia, cosi importante per la tutela del pubblico interesse;
  3. se corrisponda a vero che nonostante sia intervenuta dall’ 11 luglio 2013 la sentenza di annullamento del decreto autorizzatorio la centrale di Camerata abbia continuato, di fatto ad operare ricevendo tra l’atro materiali e liquami il cui conferimento avrebbe prodotto, come nella giornata del 16 c.m., disagi alla popolazione residente tali da richiedere l’intervento delle autorità di controllo e in particolare dell’ARPAM di Ancona;
  4. se alla luce dell’avvenuto annullamento, la centrale in questione e la società proprietaria siano attualmente in possesso dei requisiti che consentono di usufruire dei benefici e dei contributi erogati dal GSE;
  5. se la Regione abbia provveduto a dare formale notizia al Gestore dei Servizi Elettrici dell’avvenuto annullamento del decreto autorizzatorio
  6. quali siano i provvedimenti adottati o che eventualmente si intende adottare per la chiusura programmata e l’immediata messa in sicurezza dell’impianto;
  7. quali siano, alla luce della sentenza in questione e delle motivazioni prodotte, le iniziative che la Regione intende intraprendere sia in relazione al contenzioso specifico che a quello più complessivo riguardante la vicenda “biogas” ed, in particolare, se è intenzione della regione presentare appello al Consiglio di Stato




Raffaele Bucciarelli